IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, in particolare gli articoli 2 e 12; Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale e' stata istituita la Seconda Universita' degli studi di Napoli; Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Universita' di Napoli; Visto il decreto rettorale n. 165 del 31 dicembre 1992; Visto la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli ordinamenti didattici universitari; Visto lo statuto della Seconda Universita' degli studi di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1996, e successive modificazioni e in particolare l'art. 11, comma 4, relativo al regolamento didattico di ateneo; Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del predetto regolamento didattico di Ateneo, e' necessario comunque procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico (tabella XLV/2); Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Viste le proposte avanzate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, adunanza del 27 ottobre 1998, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 27 e 30 aprile 1999; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 giugno 1999; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Le norme statutarie della scuola di specializzazione dell'area medica afferente alla facolta' di medicina e chirurgia della Seconda Universita' degli studi di Napoli in biochimica e chimica clinica - contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 1989 - sono soppresse e sostituite con il seguente nuovo ordinamento con conseguenziale cambio di denominazione della scuola stessa in biochimica clinica. L'ordinamento stesso sara' successivamente inserito nel regolamento didattico di Ateneo, in fase di approvazione. Scuola di specializzazione in biochimica clinica Art. 1. La scuola di specializzazione in biochimica clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.