IL RETTORE
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, in particolare gli articoli 2 e 12;
  Visto l'art. 10 della legge 7 agosto  1990, n. 245, con il quale e'
stata istituita la Seconda Universita' degli studi di Napoli;
  Visto l'art. 4  del decreto del Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;
  Visto il  decreto del  Presidente della  Repubblica 27  aprile 1992
relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Universita' di
Napoli;
  Visto il decreto rettorale n. 165 del 31 dicembre 1992;
  Visto la legge 19 novembre  1990, n. 341, relativa agli ordinamenti
didattici universitari;
  Visto lo statuto  della Seconda Universita' degli  studi di Napoli,
emanato con decreto  rettorale n. 2180 del 7  giugno 1996, pubblicato
nel  supplemento ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale  n.  141 del  18
giugno 1996, e  successive modificazioni e in  particolare l'art. 11,
comma 4, relativo al regolamento didattico di ateneo;
  Considerato  che, nelle  more dell'approvazione  ed emanazione  del
predetto  regolamento didattico  di  Ateneo,  e' necessario  comunque
procedere  alle   modificazioni  di  cui   all'ordinamento  didattico
universitario  relativamente  alle  scuole  di  specializzazione  del
settore medico (tabella XLV/2);
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Viste le  proposte avanzate  dalle autorita' accademiche  di questo
Ateneo  di cui  alle deliberazioni  del consiglio  della facolta'  di
medicina  e  chirurgia, adunanza  del  27  ottobre 1998,  del  senato
accademico e del consiglio  di amministrazione rispettivamente del 27
e 30 aprile 1999;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 17 giugno 1999;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
  Le  norme statutarie  della  scuola  di specializzazione  dell'area
medica afferente alla facolta' di  medicina e chirurgia della Seconda
Universita' degli studi  di Napoli in biochimica e  chimica clinica -
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 87 del 14 aprile  1989 - sono
soppresse  e  sostituite  con   il  seguente  nuovo  ordinamento  con
conseguenziale  cambio  di  denominazione   della  scuola  stessa  in
biochimica clinica.
  L'ordinamento stesso sara' successivamente inserito nel regolamento
didattico di Ateneo, in fase di approvazione.
                     Scuola di specializzazione
                        in biochimica clinica
                               Art. 1.
  La scuola  di specializzazione in biochimica  clinica risponde alle
norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.